Scrive il giudice di pace di Acireale avv. Giuseppe Conselmo nella sentenza n. 320/23 del 21 luglio 2023 in merito alla causa civile promossa da una cittadina contro il Ministero della Salute (guidato all’epoca dei fatti da Roberto Speranza) che “Ebbene, al di là delle pronunce del Consiglio d’Europa, che ha avuto occasione di occuparsi della tematica della vaccinazione Covid (con la Risoluzione 2361 del 2021) e di decisioni, invece, contrarie, a parere di questo decidente appaiono decisive le circostanze, ormai chiare e conclamate, che il non vaccinato – a prescindere dalle cervellotiche decisioni relative all’età – non ha determinato alcun rischio maggiore per la salute pubblica rispetto ai soggetti vaccinati provvisti di green pass, perché l’idoneità dei vaccini (quale strumento di prevenzione del contagio), non solo non è pari o vicina al 100% ma si è di fatto rivelata prossima allo zero“.
Scarica la sentenza integrale al seguente link:
Sentenza GDP Acireale
Ed aggiunge che “d’altra parte i preparati anticovid autorizzati per prevenzione della sola malattia Covid-19, che poi si è visto essere inefficaci anche per prevenire la malattia (con risvolti non indifferenti anche sui conti pubblici) non potevano essere imposti ai cittadini. Il Tribunale del Lavoro di Catania, con la decisione del 14.03.2022, ribadisce che sebbene non si ignori che l’impianto del D.L. 44/2021 sia ispirato alla finalità “di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza” (art. 4, co. 1, D.L. 44/2021), nell’ambito di una situazione emergenziale e del tutto straordinaria, le conseguenze che esso implica nella sfera del dipendente non vaccinato e che si sono irrigidite a seguito delle modifiche apportate all’originaria formulazione del decreto – appaiono tuttavia eccessivamente sproporzionate e sbilanciate, nell’ottica della necessaria considerazione degli altri valori costituzionali coinvolti, tra cui, tra i primi, la dignità della persona, bene protetto da plurime previsioni della Carta: artt. 2, 3, 32, co. 2, 36, 41 Cost.“.
Quanto sopra induce il decidente a ritenere non legittima e non conforme al principi generali dell’Ordinamento e della Costituzione la normativa in materia di obbligo vaccinale Covid-19, che pertanto va disapplicata.