Nuovo passaggio per il Psi (Piano strutturale intercomunale) di Cortona, Castiglion Fiorentino e Foiano, sono state esaminate tutte le oltre 160 osservazioni pervenute. Fra queste 115 riguardano il Comune di Cortona, mentre le altre 45 sono riferite ai comuni di Castiglion Fiorentino e Foiano della Chiana.
I consigli comunali si stanno dunque apprestando all’approvazione delle relative controdeduzioni. Il Psi come modificato a seguito delle controdeduzioni sarà oggetto dell’esame della Conferenza paesaggistica convocata dalla Regione Toscana nella quale sarà verificata la piena conformità del Psi al Piano paesaggistico (Pit-Ppr).
Successivamente, come modificato nel corso della conferenza, il Piano strutturale intercomunale dovrà tornare nei consigli comunali e diventerà efficace decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Burt della sua approvazione definitiva.
Anche per questo, tra le varie osservazioni prevenute, una particolare attenzione è stata posta a quella della Regione Toscana nella quale «si evidenzia il permanere di alcune criticità in alcune perimetrazioni» del territorio urbanizzato, che per questo dovrà essere ulteriormente rivalutato e ristretto in relazione ai dovuti approfondimenti.
Si evidenzia altresì che, secondo quanto previsto dal Dpr. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, «Il permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio» (cfr. Art. 15 co.4).
Si invitano pertanto i proprietari e i tecnici a verificare i permessi di costruire in corso e quelli rispetto ai quali non hanno ancora dato inizio i lavori e verificare che non incorrano nelle condizioni di cui all’Art. 15 del suddetto Dpr. Si invitano, altresì, i proprietari e i direttori dei lavori delle opere riguardanti la nuova edificazione a dare tempestiva comunicazione di inizio lavori e a terminare gli stessi entro 3 anni evidenziando che a nulla valgono le proroghe introdotte dalla normativa statale riferite allo slittamento dei termini di inizi e fine lavori (cfr. ad esempio art. 10-septies del D.L. 21/2022 convertito in legge dalla L. 51/2022).
Inoltre, proprio in riferimento alla necessità di ulteriore revisione del territorio urbanizzato, si evidenzia che i proprietari dei lotti edificabili, che saranno ulteriormente stralciati del territorio urbanizzato, non potranno più presentare richiesta di permesso di costruire per nuova edificazione e che saranno fatti salvi solo i permessi di costruire già rilasciati salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.