DPCM del 18 ottobre 2020. Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

Come noto, in ragione del significativo incremento dei contagi giornalieri da COVID-19, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 258, sono state introdotte ulteriori misure restrittive, finalizzate a un più efficace contrasto alla diffusione del virus.

Le disposizioni del suddetto D.P.C.M. integrano e modificano le previsioni del D.P.C.M. 13 ottobre 2020, e trovano applicazione dalla data del 19 ottobre 2020 (fatta eccezione per l’art. 1, comma 1, lett.d), n. 6, che si applica dal 21 ottobre 2020), fino al 13 novembre 2020.

Al riguardo, il Ministero dell’Interno, con recente circolare, ha fornito specifiche indicazioni applicative riguardanti i principali profili innovativi del citato provvedimento governativo.

Chiusura di strade o piazze nei centri urbani (art.1, comma 1, lett.a)

Tale articolo introduce la facoltà di disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, delle strade o delle piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

La norma in commento consente l’interdizione di specifici ambiti urbani in cui si determinino fenomeni di addensamento, allo scopo di limitare quelle occasioni di concentrazione e aggregazione di persone che possono favorire, per la loro naturale dinamicità, un’attenuazione, anche involontaria, del grado di osservanza sia delle misure riguardanti il distanziamento interpersonale, sia del divieto di assembramento.

Tenuto conto che l’intervento è diretto a una mitigazione del rischio di contagio da COVID-19, e che, pertanto, la sua finalità ispiratrice risiede nella tutela della salute pubblica, il relativo strumento di declinazione è da individuarsi nell’ ordinanze che il Sindaco, quale Autorità sanitaria locale, può adottare ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ovvero dell’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L’art. 50 del TUEL, peraltro, soccorre anche dal punto di vista della risposta a fenomeni di aggregazione notturna, quali sono appunto quelli che si intendono affrontare con la nuova misura, destinata infatti ad operare dopo le 21,00, e che pure legittimano l’intervento del Sindaco quale rappresentante della comunità locale.

Diversamente, qualora intenda intervenire a tutela della incolumità pubblica e della sicurezza urbana, il Sindaco può emanare un’ordinanza ex art. 54 TUEL, quale Ufficiale di Governo, allo scopo di fronteggiare, in tali contesti, situazioni potenzialmente lesive anche della sicurezza primaria.

E’ stato comunque evidenziato che, trattandosi di una misura precipuamente improntata a finalità di tutela e salvaguardia della salute pubblica, la sua adozione dovrà fondarsi innanzitutto su una ricognizione degli spazi urbani nei quali, per comportamenti consuetudinari, possa ritenersi più elevato il rischio di assembramenti e, quindi, di propagazione del contagio ed in tale quadro è opportuno che la suddetta valutazione venga compiuta anche con l’ausilio delle competenti strutture di prevenzione sanitaria.

Conseguentemente, il ricorso a tale ordinanza richiede un preventivo approfondimento della situazione nella sede del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, nel cui ambito si potrà procedere ad una valutazione degli aspetti connessi all’individuazione delle aree interessate, anche in relazione alla sostenibilità dell’impegno attuativo e all’estensione temporale della misura, nonché alla determinazione dei giorni della settimana in cui applicare le restrizioni, limitandole a quelli caratterizzati da un più intenso afflusso di persone e specificando anche le situazioni che giustificano gli spostamenti.

Nella stessa circostanza, si potrà anche valutare l’eventuale adozione del provvedimento che dispone una chiusura parziale delle strade o delle piazze, restringendo, cioè, l’accesso senza interdirlo totalmente, con il contingentamento degli ingressi.

In considerazione, infine, del fatto che la disposizione in commento prevede che venga consentito comunque il libero accesso a esercizi commerciali e ad abitazioni private, e il conseguente deflusso, appare indispensabile che la misura venga tempestivamente anticipata, da parte dell’autorità comunale, con adeguati mezzi comunicativi, sia alle associazioni di categoria, sia alla cittadinanza interessata.

Eventi e competizioni sportive; sport di contatto (art.1, comma 1, lett. d), nn. 1e 2)

Un rilevante elemento di novità introdotto dal D.P.C.M. in esame riguarda gli eventi e le competizioni sportive. Infatti, ai sensi della disposizione in epigrafe, il novero di quelli consentiti è ora limitato esclusivamente agli eventi e alle competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali. Non sono consentiti, pertanto, eventi e competizioni di livello provinciale.

Sono confermate le precedenti disposizioni concernenti la presenza del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive che si tengano al chiuso o all’aperto.

Anche gli sport di contatto, come individuati dal Decreto del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, pubblicato in pari data sulla G.U., S.G. n. 253, subiscono le medesime limitazioni sopra riportate.

Ne consegue, pertanto, che sono oggetto di divieto gli eventi e le competizioni riguardanti le discipline sportive di contatto di interesse provinciale.

Sono inoltre vietate le attività sportive di contatto a carattere ludico-amatoriale. Al riguardo, è bene precisare che con tale dizione si intende qualunque attività sportiva di contatto effettuata a livello occasionale e spontaneo (ad esempio, le partite di calcetto tra amici).

E’ opportuno chiarire, onde anche evitare pratiche elusive, che il tesseramento presso associazioni o società sportive dilettantistiche è condizione per l’esercizio degli sport di contatto purché esso avvenga nel perimetro di eventi e competizioni riconosciute di interesse nazionale o regionale dai suddetti Comitati e dalle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.

Sono escluse dal divieto, invece, le forme individuali degli sport di contatto, con la conseguenza che le relative attività di allenamento potranno continuare a svolgersi, purché nel rispetto del distanziamento e delle altre misure di sicurezza. Solo a titolo di esempio, per il calcio, potrà essere svolto il lavoro individuale con la palla; per le arti marziali, l’allenamento con manichini; per la danza, le figure singole, ecc.

Sale giochi, sale scommesse e sale bingo (art.1, comma 1, lett. d), n. 3)

Il provvedimento opera una restrizione riguardo agli orari di apertura e chiusura di tali attività, fissandone i rispettivi limiti alle ore 8 e alle ore 21.

Sagre e fiere di comunità; attività convegnistiche e congressuali; riunioni nelle pubbliche amministrazioni (art.1, comma 1, lett. d), nn. 4 e 5)

Le sagre e le fiere di comunità, contraddistinte dal carattere locale, sono oggetto di espresso divieto, mentre rimangono consentite quelle di carattere nazionale e internazionale.

A tale riguardo, si segnala che, ai sensi del nuovo testo della lettera n), del comma 1, dell’art. 1, del D.P.C.M. 13 ottobre 2020 “ restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale ed internazionale, previa adozione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro”.

Sono inoltre sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, con la sola eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza.

Si richiama l’attenzione sulla previsione che ha reintrodotto, per le pubbliche amministrazioni, l’obbligo di tenere le riunioni con modalità da remoto, salvo che sussistano motivate ragioni che ne giustifichino lo svolgimento in presenza.

Le riunioni private sono ancora consentite in presenza, sebbene il loro svolgimento da remoto sia fatto oggetto di una forte raccomandazione.

E’ stato precisato che la distinzione fra riunioni private ed attività convegnistiche e congressuali, il cui svolgimento in presenza è sospeso, è da ascrivere ad alcuni elementi estrinseci, quali il possibile carattere ufficiale dei congressi e dei convegni, l’eventuale loro apertura alla stampa e al pubblico, il fatto stesso che possano tenersi in locali pubblici o aperti al pubblico. Elementi questi assenti, in tutto o in parte, nelle riunioni private, come, ad esempio, nelle assemblee societarie, nelle assemblee di condominio, ecc..

Esercizi pubblici (art.1, comma 1, lett. d), nn. 8 e 9)

Un ulteriore profilo innovativo riguarda gli esercizi pubblici. A tal proposito, onde evitare comportamenti elusivi che si erano già profilati nell’immediatezza dell’entrata in vigore del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, il provvedimento in commento interviene opportunamente a stabilire che l’attività degli esercizi pubblici è consentita dalle ore 5 alle ore 24 con consumazione al tavolo, e dalle ore 5 alle ore 18 (e non più alle ore 21) in assenza di consumo al tavolo.

Resta fermo lo “sforamento” dei suddetti limiti temporali, qualora si permetta agli avventori un ragionevole, contenuto margine temporale per completare la consumazione.

Si sottolinea inoltre l’importante novità rappresentata dal numero massimo di 6 commensali per tavolo, specificato dalla previsione in commento. La stessa disposizione, al fine di agevolare le attività di controllo, introduce l’obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno del locale stesso, sulla base delle linee guida e dei protocolli vigenti nel settore.

Altra rilevante novità riguarda la ristorazione con asporto. Mentre tale attività era, infatti, prima consentita senza limiti orari, essa invece, per effetto della novella, è esercitabile fino alle 24, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Infine, sono stati introdotti nella disposizione relativa agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che “restano comunque aperti” anche quelli situati nelle aree di servizio e rifornimento carburante collocate lungo la rete autostradale.

Si richiama infine l’attenzione sul fatto che l’art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125 contempla la possibilità, per la Regione, di introdurre misure più restrittive rispetto a quelle recate, a livello nazionale, dai DD.P.C.M..

***

In relazione a quanto sopra rappresentato, i Sigg. Responsabili provinciali delle Forze di Polizia sono invitati a disporre la massima intensificazione dei servizi e delle attività di controllo e vigilanza finalizzate ad assicurare il rigoroso rispetto di dette misure.

Il Sig. Presidente della Provincia ed i Sigg. Sindaci vorranno, inoltre, attivarsi affinché da parte dei rispettivi Comandi della Polizia Provinciale e delle Polizie Locali sia garantito il più ampio concorso alle suddette attività di vigilanza, prevenzione e contrasto di ogni comportamento illecito non in linea con le misure vigenti.

Inoltre, tenuto conto della contingente situazione emergenziale che pone il diritto alla salute dei cittadini come l’obiettivo primario da salvaguardare, si richiama la particolare attenzione dei Sigg. Sindaci, quali responsabili della sanità a livello locale, sulla ineludibile esigenza di fare leva, ai fini della attuazione delle prescrizioni impartite, sul senso di responsabilità dei singoli cittadini, avendo cura di fornire alle rispettive popolazioni una puntuale attività di informazione circa i comportamenti di prevenzione igienico-sanitaria e di autoprotezione da assumere in questa delicata circostanza.

Si segnala che sul sito di questa Prefettura www.prefettura.it/arezzo sono state pubblicate le risposte alle domande più frequenti riguardanti l’applicazione delle disposizioni previste dai DD.P.C.M. del 13 e 18 ottobre uu.ss. e che verranno costantemente aggiornate.