Il Dipartimento per lo sport ha predisposto la pagina per rispondere alle domande più frequenti rivolte dal mondo sportivo dopo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre. Ecco alcune delucidazioni sulle tematiche più importanti.
Qual è il numero massimo di persone che possono accedere negli spogliatoi?
Possono essere utilizzati esclusivamente dagli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra che partecipano alle competizioni, organizzate dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, e riconosciute di interesse nazionale, con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP).
Per evitare assembramenti è obbligatorio per ogni struttura individuare il numero massimo di ingressi. Per calcolare il numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea nello spogliatoio bisogna prevedere uno spazio minimo di 12 metri quadrati per persona. Tale numero va indicato su un cartello affisso, obbligatoriamente, all’entrata. È vietato l’uso di asciugacapelli (o altro). che, al bisogno, dovranno essere portati da casa. In queste aree deve essere comunque assicurato il distanziamento.
È inibito l’accesso a persone diverse, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per atleti minorenni o non completamente autosufficienti.
È consentito l’uso della bicicletta?
È possibile utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti, nel rispetto della distanza di sicurezza di 1 metro. Dalle 5 alle 22 è anche possibile utilizzarla per svolgere attività motoria o sportiva all’aperto nel rispetto del distanziamento di 2 metri.
È inoltre permesso utilizzare la bici per svolgere attività motoria all’aperto nella prossimità di casa propria, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, o per effettuare attività sportiva, mantenendo la distanza interpersonale invece di almeno due metri, non necessariamente in prossimità della propria abitazione.
Il Dipartimento per lo sport ha predisposto la pagina per rispondere alle domande più frequenti rivolte dal mondo sportivo successivamente alla pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre. Eccovi le delucidazioni più importanti.
Gli insegnanti possono utilizzare le palestre per attivare le lezioni su piattaforme on line, solo l’insegnante in sala, i clienti o atleti in collegamento?
Si. E’ sospesa l’attività nelle palestre per evitare occasioni di assembramento o possibile contagio, ma la fattispecie, prevedendo la presenza del/la solo/a insegnante non può essere inclusa nelle previsioni.
Un atleta tesserato per una Società Sportiva, che svolge la propria attività di allenamento in un comune differente da quello in cui risiede, ha la possibilità di spostarsi per raggiungere il comune in cui vengono svolti gli allenamenti?
Per quanto riguarda le regioni a elevata gravità è possibile spostarsi tra comuni come disposto dall’art. 2 comma 4 lett. b), ovvero “per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”.