di Stefano Pezzola
E’ stata pubblicata dal Tribunale Ordinario di Firenze, seconda sezione civile, l’ordinanza con la quale il giudice Susanna Zanda ha condannato l’Ordine degli Psicologi della Toscana al pagamento di Euro 4.898,65 quale rimborso delle spese di costituzione e difesa sostenute dal ricorrente di cui al Procedimento cautelare n. 1334/2022.
Al seguente link il testo integrale dell’ordinanza in formato pdf (ORDINANZA CAUTELARE TRIB.FIRENZE 27.3.23).
Leggiamo assieme i passi fondamentali di questa Ordinanza.
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“La normativa a base del provvedimento di sospensione è il decreto-legge n. 44/2021 art. 4 e successive modifiche attuate con dl 172/21, tutti convertiti e le, circolari del Ministero della Sanità n. 53312 del nov 2021 e 56052 del 6.12.21 Si tratta di fonti normative e amministrative che si auto-giustificano, anche in termini di cd. scudo penale, col fine espresso di contenere la diffusione del virus Sars cov 2 e col fine di modificare la curva epidemiologica (leggasi le premesse in tutte le fonti richiamate)“.
“Effettivamente, non è mai esistito un farmaco con una tale indicazione terapeutica approvata da AIFA e ciò in quanto i vaccini in commercio anti covid non hanno come indicazione terapeutica la prevenzione dall’infezione da Sars cov 2, ma sono indicati per la prevenzione della malattia Covid 19″.
“Paragrafo 4.1 dell’allegato alla delibera di autorizzazione all’immissione in commercio di Comirnaty (doc. 5 allegato al ricorso) sotto la voce: “4.1 Indicazioni terapeutiche Comirnaty: Comirnaty è indicato per l’immunizzazione attiva per la prevenzione di Covid-19 malattia causata dal virus SARS-CoV-2, in soggetti di età pari o superiore a 16 anni. Nel decreto legge n. 44/2021 sta invece scritto nel titolo dell’art. 1: “Ulteriori misure per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Concetto ribadito all’art. 4 dove si legge nel titolo: “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-Co V-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario”.
“Anche nel testo dell’articolo 1 si legge “In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fìno alla completa attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attivita’ nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la Prevenzione dell’infezione dii Sars-Cov-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”.
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“Da questa disamina si può trarre la conclusione che il Governo, il Parlamento con la partecipazione essenziale del Ministero della Sanità abbiano reso obbligatorio un trattamento sanitario, con la giustificazione che fosse un vaccino necessario per contenere i contagi, mentre lo stesso Ministero della Salute, l’Aifa e l’Iss sapevano di averlo autorizzato per tutt’altro scopo, ossia per la mera prevenzione della malattia Covid 19. La cura dei sintomi di una malattia, tuttavia, è un fatto del tutto privato, che non avrebbe potuto giustificare l’imposizione di trattamenti sanitari, con tutti i costi che ne sono derivati per la finanza pubblica, e difatti non viene menzionata nelle leggi impositive degli obblighi vaccinali; quindi esiste la libertà di curarsi e anche di non curarsi, perché l’art. 32 della Costituzione non prevede un obbligo generalizzato di cura, ma specifici obblighi di specifici trattamenti per casi davvero eccezionali di agenti patogeni che siano in grado di mettere a rischio la collettività e sempre col limite del rispetto della dignità umana; restano esclusi dalle imposizioni sanitarie i farmaci sperimentali, ovvero i farmaci i cui studi siano incompleti, e i rischi non noti, i quali non possono essere mai imposti dal Parlamento, tantomeno dal Governo, se non c’è il consenso libero e informato della persona, che accetti liberamente e senza costrizioni di sorta di partecipare coscientemente e ben informata ad una sperimentazione, come avviene ad es. per alcuni farmaci sperimentali in campo oncologico“.
“Nel nostro ordinamento costituzionale non esiste quindi un obbligo generalizzato di curarsi ma esiste un diritto negativo implicito di non curarsi, ricavabile sempre dall’art. 32 cost., 13 e 2 cost.; quindi il diritto al rifiuto delle cure è inteso quale potere del singolo di decidere del proprio corpo, spazio multivaloriale nel quale lo Stato non può entrare; il cd. habeas corpus, costituisce il portato di una lunga evoluzione della cultura occidentale europea che muove i suoi primi passi oltre quattrocento anni orsono, per cui ogni cittadino decide della propria salute senza che lo Stato possa intromettersi in questo campo, perché lo stesso Parlamento trova il limite del rispetto della dignità umana che è soprattutto libertà sul proprio corpo, libertà di scegliere se curarsi oppure no e come curarsi; il diritto negativo di rifiutare di curarsi rientra nell’inviolabile potere di autodeterminazione in campo medico di cui all’art. 3 carta di Nizza“.
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“Dunque, i vaccini imposti per la prevenzione dei contagi Sars Cov-2 non erano giustificati dalla indicazione terapeutica indicata in scheda tecnica approvata, poichè non erano stati progettati e studiati per la prevenzione dei contagi; non si può nemmeno affermare che l’uso di questi vaccini per il contenimento dei contagi, sia comunque stato un uso autorizzato da AIFA in modalità “off label”, perché nessuno di questi preparati risulta inserito nella specifica lista dei farmaci utilizzabili off label, di cui alla legge n. 648/1996. Dunque, nessuna farmacia e nessun medico avrebbero potuto erogare e somministrare questi preparati per la prevenzione di Sars cov 2. Ne discende che l’obbligo di sottoporsi al trattamento per prevenire l’infezione da Sars cov 2 imposto dalla legge e dalle circolari del Ministero non poteva essere adempiuto ris e ando le e i vigenti e conseguentemente siccome nemo ad impossibilia tenetur sussiste il fumus del ricorso e dell’annunciata domanda risarcitoria“.
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“Quanto alle tre sentenze della Corte Costituzionale che hanno ammesso la non irragionevolezza e la proporzionalità degli obblighi vaccinali per i sanitari, deve rilevarsi che la Corte Costituzionale parte da premesse in fatto che non appaiono condivisibili, affermando che i preparati sono efficaci proprio per la prevenzione dei contagi da Sars Cov-2 e sono anche sicuri e non sperimentali. Leggendo ad es. la sent. 14/2023 della Corte Costituzionale emerge che la natura non sperimentale dei preparati, assurge addirittura a principale dato scientifico garantito dalle autorità: infatti, a paragrafo 10.1 la Corte afferma, in particolare: “il principale dato medico scientifico garantito dalle autorità istituzionali nazionali ed europee, preposte al settore, è costituito dalla natura non sperimentale del vaccino e dalla sua efficacia, oltre che dalla sua sicurezza”.
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“Emerge dunque che la Corte abbia recepito integralmente anche su questo tema le deduzioni dei tecnici del Ministero della Salute, risultate, tuttavia, non conciliabili con la documentazione di autorizzazione in commercio dei tre vaccini anti covid che era stata data a condizioni, in base al regolamento sull’uso di farmaci in emergenza con studi incompleti limitati a fase II , regolamento UE 507/2006, farmaci che non sono mai stati autorizzati nell’altra unica forma possibile ovvero quella standard; ciò è tanto vero che l’allegato 1 alla delibera di autorizzazione in commercio Comimaty inizia proprio affermando: “Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà larapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse”.
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“La regola dell’appropriatezza prescrittiva, ossia della corrispondenza tra indicazione terapeutica dei preparati approvata da Aifa e conforme impiego del farmaco, riguarda non solo l’approvazione del preparato in una dose, ma anche la possibilità di dosi multiple e quindi ogni singola dose dopo la prima, è soggetta alla stessa procedura autorizzatoria di AIFA, e dunque si richiedono sempre studi di efficacia e sicurezza di fase II anche per le nuove dosi di farmaci già approvati “a condizioni” o per somministrazione di “dose eterologhe” e “ciclo misto” (vd decreto legislativo 219/2006 e successive modifiche). Dalla breve disamina sopraesposta ricavata dagli stralci dell’allegato al modulo di consenso e dall’allegato alla delibera di autorizzazione risulta chiaramente la natura sperimentale dei farmaci, che tuttavia viene negata dalle attestazioni e certificazioni fornite alla corte Siciliana e alla Corte Costituzionale, proprio dagli enti e organi del Ministero della Salute che hanno inviato le note poste a base del giudizio della Corte Costituzionale ad es. nella sentenza n. 14/2023“.
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“Concludendo la Corte ha ritenuto, impiegando un materiale probatorio di enti pubblici preposti alla tutela della salute pubblica riconducibili al Ministero della Salute, 1 efficacia dei preparati per la prevenzione della SARS Cov-2, efficacia che come già esposto non è configurabile perché estranea all’indicazione terapeutica dei preparati come approvati da AIFA; nemmeno è condivisibile che si tratti di farmaci sicuri e non sperimentali, in quanto sono stati approvati in base al regolamento UE 507/2006 con studi quindi incompleti e con effetti non noti di medio e lungo termine, senza alcuno studio reale su certe fasce di popolazione tra cui malati oncologici e guariti (per il caso che qui interessa) senza studi di genotossicità e sul loro potenziale cancerogeno; si consideri che si tratta di modalità di somministrazione e di fasce di popolazione non studiate in base alla stessa scheda tecnica approvata prodotta in questo giudizio, per cui la somministrazione avvenuta al di fuori della scheda tecnica è incompatibile sia col consenso scriminante che con lo scudo penale“.
“Alla luce di tali considerazioni poiché in base ai report prodotti in causa dal ricorrente (annuale AIFA dic. 2020/dic.2021) e report periodici dell’ ISS, pur limitati da un monitoraggio limitato a 14 giorni e dunque quasi inesistente, non può condividersi la conclusione della Corte sulla legittimità costituzionale degli obblighi vaccinali, proprio in quanto si tratta di un giudizio in fatto che muove da premesse non rinvenibili nella realtà fattuale, ma meramente attestate e certificate dagli organi del Ministero della Salute; a tal riguardo si pone anche la questione della terzietà della prova ridondante sul giudizio e della parità delle parti in rapporto al principio dell’equo processo ex art. 6 CEDU” conclude il giudice Susanna Zanda.
“Abbiamo seguito la scienza, quale scienza ha seguito Lei (rivolgendosi al Presidente della Corte Costituzionale)? Quale scienza avete seguito voi? quella di Burioni? Quella dello zanzarologo di Padova, quella di Galli di Milano. O quella del premio Nobel Luc Montagnier? O quella di tanti scienziati” afferma l’avv. Augusto Sinagra in audizione presso la Corte Costituzionale il 4 aprile 2023.
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