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Illegittima la sanzione per mancato obbligo di indossare la mascherina in quanto applicata in forza di DPCM e non in forza di legge

Il giudice di pace di Verbania dr.ssa Katia Ruzza con sentenza depositata il 12 gennaio 2023 con n. 389/2022 (al link sotto il testo integrale della sentenza in formato pdf) ha accolto il ricorso contro l’ordinanza prefettizia 859/2021 emessa su verbale VBCC01/167 del 6.3.2021 con il quale la Compagnia dei Carabinieri di Verbania constatava la violazione dell’art. 1 comma 1 DPCM gennaio 2021 e dell’art. 4 D.L. 19/2020 in quanto il ricorrente il giorno 6.3.2021 non rispettava l’obbligo di indossare la mascherina nonché l’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza di cui all’art. 1 comma 1 DPCM gennaio 2021.
Giudice di Pace di Verbania 5.12.2022
Il giudice ha ricordato che “in tema di sanzioni amministrative la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa quanto sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l’autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva“.
Viene contestata la legittimità dell’ordinanza eccependo l’illegittimità della sanzione in quanto applicata in forza di DPCM e quindi non in forza di legge in violazione dell’art. 1 L. 689/1981 contestano lo stato di emergenza e da ultimo l’incostituzionalità delle norme violate.

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