di Stefano Pezzola
Premesso che raggiunta una certa età le frasi che iniziano con “devi” non le sto nemmeno a sentire, l’unico dovere che sento forte da sempre è leggere e studiare.
Per cercare – non è poi così facile – di sviluppare e mantenere quel pensiero critico che altro non è che un pensiero libero che si propone di raggiungere un giudizio o una valutazione attraverso analisi, verifiche e considerazioni, disinteressandomi del pensiero dominante.
Riflessioni su questioni tangibili e riscontrabili con il solo fine di sviluppare un giudizio solidamente ancorato ad evidenze, ciò che mio nonno chiamava semplicemente buon senso.
Un giudizio oggi solidamente ancorato alle evidenze è senza dubbio che in questo Paese tutti ignorano il Diritto.
“O ti vaccini o ti sospendo senza stipendio” rappresenta un reato di estorsione ai sensi dell’art. 629 del Codice Penale che recita “il proprio corpo è inviolabile e la salute personale non è sacrificabile a tutale della salute pubblica”.
Del resto la sentenza n. 308/1990 della Corte Costituzione ci ricorda che “non è permesso il sacrificio della salute individuale a vantaggio di quella collettiva, ciò significa che è sempre fatto salvo il diritto individuale alla salute anche di fronte al generico interesse collettivo”.
Sono ben cosciente che citare Norimberga 1945 crea disagio nel popolo assuefatto al green pass e dogmaticamente devoto al farmaco sperimentale Comirnaty di Pfizer BioNTech, ma talvolta rileggere che “la somministrazione di farmaci contro la volontà del soggetto è un crimine contro l’umanità” può senza dubbio riportare a più miti giudizi.
Che dire poi della convenzione di Oviedo 2000 ove viene ribadito che “un trattamento sanitario può essere praticato soltanto se la persona interessata abbia prestato il proprio consenso libero e informato”?
Per poi citare la nostra bellissima Costituzione ove all’art. 32 viene sancito che “nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
Preme infine ricordare che Tribunale di Roma sezione 6 Civile con Ordinanza n. 45986/2020/rg del 7 dicembre 2020 ha dichiarato illegittimi tutti i DPCM a partire dal 31 gennaio 2020, riconoscendo come illegittimo lo stato di emergenza nel metodo e nel merito e dichiarando quindi nullificabili tutti gli atti da essi scaturiti.
Tutto ciò che è stato messo in atto negli ultimi due anni è ILLEGALE, perpetrato contro la volontà delle persone in violazione dei loro diritti.
Perché non ha MAI ragione che impone qualcosa a chi non la vuole, che usa soltanto il verbo “DEVI” riferendosi al cittadino.
Inquadrare l’attività di gestione normativa della pandemia nella prospettiva del diritto dell’emergenza sarebbe stato di cruciale importanza per garantire il rispetto di diritti fondamentali negli ultimi due anni.
Perché anche a fronte di una epidemia si deve porre il problema dei confini entro i quali la limitazione, se non la privazione delle libertà, può dirsi compatibile con i principi superiori del sistema, previsti dalle costituzioni e dalle carte internazionali sui diritti umani.
Non era difficile pensare – e mi riferisco ai legali del nostro paese – che avrebbe dovuto essere questo uno dei principali temi di riflessione e di indagine nella comunità dei giuristi, accademici e non.
Dibattito mai avviato nel nostro Paese.
In questo Paese tutti continuano ad ignorare il Diritto.