Scrive il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quarter) Maria Cristina Quiligotti su sentenza n. 02584/2023 dell’11 luglio 2023 in merito alla causa civile promossa contro il Ministero della Salute che “con il d.lgs. n. 33/2013 viene assicurata ai cittadini la possibilità di conoscere l’organizzazione e l’attività delle Pubbliche Amministrazioni anche attraverso l’obbligo a queste imposto di pubblicare sui siti istituzionali, nella sezione denominata “Amministrazione trasparente”, i documenti, i dati e le informazioni concernenti le scelte amministrative operate, ad esclusione dei documenti per i quali è esclusa la pubblicazione, in base a norme specifiche ovvero per ragioni di segretezza, secondo quanto indicato nello stesso decreto“.
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Tar del Lazio n. 02584_2023
Ed ordina al Ministero della Salute “in persona del legale rappresentante pro tempore, di comunicare al ricorrente i dati richiesti nell’istanza di accesso del 29/11/2022, e nello specifico il numero di soggetti, nonché la relativa età media, ai quali sia stata somministrata la prima dose di vaccino nel periodo 27/12/2020 – 26/12/2021 e che siano deceduti entro 14 giorni dalla somministrazione della dose (ossia nel periodo 27/12/2020 – 09/01/2022) per qualunque motivo, non necessariamente riconducibile alla somministrazione del vaccino”.
La richiesta è motivata dalla circostanza che i dati richiesti sono fondamentali (se incrociati con altri dati statistici) al fine di meglio valutare gli eventi avversi che possono scaturire dalla vaccinazione.
Il Ministero ha dichiarato la competenza dell’AIFA e ha inoltrato a quest’ultima l’istanza, al fine di darvi seguito.
Nelle more, ISTAT, AIFA ed Istituto Superiore della Sanità si sono dichiarati non in possesso di tali dati.
Nella propria risposta, l’ISS ha indicato espressamente il Ministero della Salute quale organo competente a fornire adeguato riscontro, in quanto titolare del trattamento dei dati riferibili all’anagrafe vaccinale in forza dell’art. 5 D.M. 17 settembre 2018.
Scrive ancora Maria Cristina Quiligotti che “premesso che l’art. 3 del D.L. n. 2 del 14.01.2021 prevede espressamente l’inserimento nel database dell’ANV dei dati relativi alle somministrazioni di massa dei vaccini anti Covid-19, aggiornati con frequenza giornaliera, fermo restando l’obbligo informativo posto in capo alle regioni e alle province autonome ai sensi del decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 5 novembre 2018, istitutivo dell’Anagrafe Nazionale Vaccini, al fine di consentire il monitoraggio dell’attuazione del piano strategico di cui al comma 1, le regioni e le province autonome, attraverso i propri sistemi informativi o, nell’eventualità di cui al terzo periodo del comma 1, attraverso la piattaforma nazionale, trasmettono al Ministero della salute tutte le informazioni, relative alle somministrazioni dei vaccini per la prevenzione dell’infezione da Sars-CoV-2 su base individuale, in conformità al predetto decreto 17 settembre 2018, con frequenza almeno quotidiana e comunque nel rispetto delle tempistiche e delle specifiche tecniche pubblicate nel sito internet istituzionale dello stesso Ministero, è evidente che il Ministero debba essere in possesso dei seguenti dati che dunque dovranno essere ostesi, previo oscuramento delle generalità dei singoli individui: elenco di coloro che si sono sottoposti al vaccino nel periodo 27/12/2020 – 09/01/2022, con indicazione della data di nascita degli stessi, della data in cui si sono sottoposti a vaccino, della dose somministrata ed eventualmente della data del decesso“.