Manifestarono contro il green pass: assolti perché il fatto non sussiste

La pandemia sembra ormai un lontano ricordo, ma alcuni suoi effetti si sono trascinati fino ad oggi. Almeno per alcuni partecipanti alle manifestazioni anti Green Pass che si sono svolte in centro a Udine tra il settembre e l’ottobre 2021. Solo ora, infatti, sono stati assolti “perché il fatto non sussiste”, dopo essere stati trascinati in tribunale con l’accusa di aver organizzato le manifestazioni non autorizzate, perché prive del preannuncio di tre giorni al questore.

PER L’ACCUSA AVEVANO ORGANIZZATO L’ADUNATA

A difendere alcuni dei manifestanti, che hanno superato con lo stesso completo proscioglimento più di un procedimento penale, sono stati gli avvocati David D’Agostini ed Eleonora Iodice. In sostanza, l’accusa aveva avanzato la tesi che i manifestanti chiamati a processo fossero gli organizzatori degli eventi che hanno radunato in piazza Libertà e nelle vie del centro di Udine circa 300 persone in ogni occasione e, come tali, responsabili di non aver preavvertito della manifestazione l’istituzione preposta. I giudici della Sezione penale del Tribunale di Udine in due processi dibattimentali e il giudice per le indagini preliminari in un giudizio abbreviato sono giunti alla stessa conclusione rispetto agli imputati alle manifestazioni del 4 e del 18 settembre e del 16 ottobre 2021: assolti perché “il fatto non sussiste”.

LE MOTIVAZIONI

Tra le motivazioni che hanno completamente scagionato i manifestanti difesi dallo studio Avvocati D’Agostini, il fatto che la partecipazione alle manifestazioni fosse avvenuta a seguito delle informazioni assunte dai social, le quali non lasciavano in alcun modo prevedere che non si fosse seguito l’iter autorizzativo necessario. Inoltre, il fatto che i partecipanti abbiano preso la parola nel corso delle manifestazioni non implica di per sé che abbiano avuto un ruolo organizzativo. Due interventi della Corte Costituzionale risalenti agli anni Settanta, infatti, “hanno progressivamente eliminato ogni responsabilità penale per chiunque sia semplicemente intervenuto prendendo la parola senza partecipare alla fase prodromica dell’organizzazione”, si legge nella motivazione di una delle sentenze del Tribunale di Udine. Inoltre, il giudice che ha prosciolto gli imputati a febbraio del 2024 evidenzia che “l’invito a partecipare, in futuro, ad analoghe forme di protesta nulla esprime in merito a pregresse iniziative finalizzate al buon esito” della manifestazione contestata. Quanto poi all’aver formato girotondi o aver sorretto striscioni ponendosi alla testa d’un corteo “appare del tutto compatibile con il ruolo di mero partecipante, trattandosi d’altrettante forme di manifestazione del dissenso”.
La sentenza per il terzo procedimento, arrivata ad aprile di quest’anno, giunge alla medesima conclusione assolutoria nei confronti dei manifestanti chiamati a giudizio, sostenendo anche che “dal fascicolo del pubblico ministero non risultano indagini volte ad accertare chi abbia effettivamente preso parte alle fasi preparatorie della manifestazione, pubblicando i post con i quali i partecipanti sono stati convocati all’incontro o predisponendo l’attrezzatura necessaria alla sua realizzazione”. Dagli atti, ha sostenuto ancora la sentenza, “risulta soltanto la loro partecipazione, vieppiù attiva, alla riunione; non risulta invece il loro eventuale supporto all’attività organizzativa e preparatoria pregressa, sicché gli stessi no possono essere equiparati a ‘promotori’ della riunione”

Fonte
Agenzia DIRE
www.dire.it